Intelligenza artificiale · Sorveglianza · Umanità

Sbloccare un telefono con il viso e cercare una persona in una folla non sono la stessa operazione. Capire la differenza è il primo passo per parlare seriamente di riconoscimento facciale.

Il volto come password, il volto come sospetto

Dalla verifica uno-a-uno all’identificazione biometrica nelle immagini di videosorveglianza: dove viene usato il riconoscimento facciale, quali limiti stabilisce l’AI Act e che cosa racconta L’Era del Silenzio.

Copertina del libro Cronache al di là del tempo con il racconto L’Era del Silenzio su intelligenza artificiale e sorveglianza

In breve: il riconoscimento facciale non è un’unica tecnologia e non legge i pensieri. Può verificare che il volto davanti a una fotocamera corrisponda a quello già associato a un dispositivo o a un documento; oppure può cercare una persona confrontando il suo volto con molti profili contenuti in una banca dati. La prima operazione è una verifica uno-a-uno. La seconda è un’identificazione uno-a-molti, molto più delicata quando avviene a distanza, in uno spazio pubblico e senza la partecipazione attiva delle persone riprese.

Come funziona davvero il riconoscimento facciale?

Il sistema individua un volto in un’immagine, ne misura alcune caratteristiche e le trasforma in un modello biometrico numerico. Non conserva necessariamente una fotografia nel senso comune del termine: produce una rappresentazione matematica da confrontare con un modello di riferimento. Il risultato non è una certezza metafisica, ma un punteggio di somiglianza. Qualità della telecamera, luce, distanza, database, algoritmo, età, genere e caratteristiche del soggetto possono modificare l’accuratezza.

Per questo un risultato dovrebbe essere considerato un elemento da verificare, non una sentenza automatica. La Commissione europea osserva che persino un tasso d’errore apparentemente molto basso può produrre conseguenze rilevanti quando il sistema viene applicato a grandi popolazioni, per esempio in una stazione.

Dove viene usato?

Autenticazione personale. È il caso dello sblocco di uno smartphone o della verifica dell’identità a un controllo di frontiera: il volto viene confrontato con il modello già fornito dalla stessa persona o con la fotografia del documento. La Commissione distingue questa verifica uno-a-uno dall’identificazione remota. Non significa che sia priva di regole: restano applicabili la protezione dei dati, la sicurezza e la necessità di una finalità legittima.

Identificazione a distanza. Una telecamera riprende persone che non stanno presentando volontariamente la propria identità e il sistema cerca corrispondenze in una banca dati. L’operazione può avvenire in tempo reale, mentre le immagini arrivano, oppure dopo, su filmati già registrati. Gli impieghi di polizia, migrazione e controllo delle frontiere sono fra quelli che l’AI Act considera particolarmente sensibili quando non sono già vietati.

Ritratto fotografico speculare sul volto, l’identità biometrica e il riconoscimento facciale, opera di Massimo Scognamiglio

Un volto è insieme presenza, identità e dato.

Ritratto fotografico di Massimo Scognamiglio. La simmetria rende visibile la differenza tra riconoscere una persona e confrontare un modello biometrico.

Che cosa vieta e che cosa consente l’AI Act?

Le regole europee non dicono semplicemente “sì” o “no” al riconoscimento facciale. Vietano la raccolta indiscriminata di immagini da Internet o dai sistemi di videosorveglianza per creare o ampliare archivi di riconoscimento facciale. Vietano in linea di principio anche l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico per finalità di polizia.

Esistono eccezioni ristrette: la ricerca mirata di vittime o persone scomparse, la prevenzione di una minaccia alla vita o di un attacco terroristico e attività collegate a un elenco di reati particolarmente gravi. L’uso deve essere necessario e proporzionato, limitato nel tempo e nello spazio e sottoposto ad autorizzazione giudiziaria o amministrativa indipendente. L’identificazione effettuata successivamente su immagini già raccolte non è vietata in assoluto, ma richiede anch’essa autorizzazione preventiva e notifiche alle autorità competenti. Il Parlamento europeo riassume questo principio come un divieto generale accompagnato da casi tassativi e garanzie specifiche.

Il caso italiano: Sari Real Time

Nel 2021 il Garante per la protezione dei dati personali espresse parere sfavorevole sul progetto Sari Real Time del Ministero dell’interno. È importante essere precisi: il sistema esaminato non era ancora attivo. Il progetto prevedeva telecamere collocate in un’area determinata, l’analisi in tempo reale dei volti e il confronto con una watch-list che poteva contenere fino a diecimila profili. Una possibile corrispondenza avrebbe generato un avviso per gli operatori di polizia.

Il Garante non contestò l’esistenza astratta di ogni strumento biometrico. Rilevò l’assenza di una base giuridica adeguata per quel trattamento e il rischio che un controllo mirato diventasse sorveglianza indiscriminata delle persone presenti, comprese quelle che partecipavano a manifestazioni politiche o sociali. Segnalò inoltre la necessità di regole sui criteri della watch-list, sui falsi positivi e sulle prestazioni rispetto alle minoranze etniche.

Questa tecnologia non è Neuralink

Il riconoscimento facciale osserva immagini esterne e produce confronti statistici; non accede all’attività cerebrale. Neuralink appartiene a un altro campo: le interfacce cervello-computer impiantabili. Il registro pubblico di ClinicalTrials.gov descrive PRIME come uno studio clinico iniziale sulla sicurezza e sulla funzionalità dell’impianto N1 e del robot chirurgico R1 in persone con tetraparesi o tetraplegia, con l’obiettivo di controllare dispositivi esterni. È una sperimentazione medica invasiva e circoscritta, non una tecnologia di sorveglianza capace di leggere a distanza pensieri o intenzioni. Tenere separate queste realtà evita sia l’allarmismo sia l’ingenuità.

Dal dato biometrico a L’Era del Silenzio

Nel racconto L’Era del Silenzio, che apre il mio libro Cronache al di là del tempo, il controllo non ha bisogno di presentarsi come minaccia. Arriva attraverso servizi comodi, dispositivi rassicuranti e sistemi che anticipano il desiderio. Il volto diventa la soglia perfetta: intimo come il corpo, pratico come una password, esposto come una targa.

Il punto non è immaginare una telecamera onnipotente. È capire quando una corrispondenza probabilistica cambia funzione: da chiave scelta volontariamente a segnale di sospetto. Tra questi due usi esistono differenze tecniche, giuridiche e umane. Se le confondiamo, rischiamo di temere ciò che la tecnologia non sa fare e di non vedere con chiarezza ciò che sa già fare.

Il libro è disponibile nella pagina dedicata a Cronache al di là del tempo e su Amazon.

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